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elementi di economia del paesaggio | Stampa |
Scritto da Paolo Leon   
domenica 10 marzo 2002

Non intendo riassumere una ormai vasta letteratura sui parchi, le aree protette, i beni culturali e ambientali, come si è venuta delineando sulla scorta degli economisti utilitaristi di origine anglosassone. Ogni sforzo è stato utilizzato per ricondurre il paesaggio, e gli altri beni culturali, al mainstream dell’analisi economica. Nel modello standard, il valore del paesaggio è dato dall’utilità che ne traggono i fruitori. Non vi è realismo, in questa ipotesi, che nasce dalla necessità di rendere indipendenti le curve di domanda e offerta, e perciò giustificare lo scambio senza compromettere la sovranità del consumatore, che è un postulato, o una premessa, ideologica, di una parte della scienza economica.

Ma non è nemmeno razionale rappresentare il valore di un bene come il paesaggio come somma di considerazioni soggettive degli individui, visto che gli individui possono volere escludere il godimento del paesaggio agli altri, distruggendolo, alterandolo, o comunque non riconoscergli valore in quanto paesaggio. Per ovviare a questi difetti concettuali, la letteratura anglosassone1 si è dilettata nell’espandere il concetto di utilità, aggiungendovi un diritto di opzione all’uso futuro o potenziale, un diritto delle generazioni future (non è chiaro rappresentate da chi), un diritto di esistenza (che se è riferito ai singoli fruitori, non è diverso da un giudizio di utilità), e altre singolari zeppe che in realtà servono ad eludere il problema della natura del bene paesaggio.

Il paesaggio è un tipico bene di merito_, oltre ad essere un bene pubblico (nel senso economico: ovvero un bene che non presenta rivalità trai fruitori e dalla cui fruizione non è escludibile alcuno) e talvolta un privato (quando, ad esempio, l’escludibilità è indotta dal diritto di proprietà). Ora, un bene di merito è quel bene la cui domanda (insufficiente o eccessiva) da parte dei singoli individui può produrre dei danni alla collettività. Questa possibilità nasce dal fatto che i singoli individui hanno sempre una funzione telescopica difettosa, nel senso che non sono in grado di rappresentarsi perfettamente il futuro, né le retroazioni della società alle loro azioni, né gli effetti diretti e indiretti delle loro decisioni. Quando questo difetto telescopico – del tutto naturale e strutturale in una società di individui liberi – genera un danno per la società di cui fa parte l’individuo, deve intervenire lo Stato.

Nel caso del paesaggio, la natura di merito è lampante: basta osservare quanti paesaggi perduti derivano dall’azione dei singoli, anche in spregio all’intervento pubblico – piani paesistici, piani urbanistici e territoriali, norme, diritti di proprietà, ecc. Non è dunque discutibile la necessità dell’intervento dello Stato, per poter dare al paesaggio la sua natura di bene di merito. Una volta che è chiara questa specificazione, non ne segue tuttavia che il paesaggio non sia anche un bene che soddisfa una utilità individuale: ciò che rileva è che la soddisfazione di questa utilità non determini la perdità, totale o parziale, del paesaggio. Da questo incrocio, tra bene di merito e bene privato/pubblico, nasce la necessità di progettare l’uso di un paesaggio, ed anche di determinare forme di valorizzazione finanziaria: sarà necessario l’intervento dello Stato, per preservare la natura di merito del bene, ma sarà possibile far pagare ai fruitori un prezzo corrispondente alla utilità individuale che ne traggono. Si vede subito come, nel progettare, sia indispensabile individuare chi sia il proprietario del paesaggio, e come sia possibile far pagare il soddisfacimento dell’utilità individuale ai fruitori. Il problema nasce dal fatto che il paesaggio è la composizione di una varietà di proprietari, pubblici e privati, e come si tratti spesso di un bene che non è escludibile (un panorama ad esempio).

Nello scorrere storico del diritto, non possediamo strumenti giuridici che non siano vincolativi; tutti gli strumenti non vincolanti, ma che aprono opportunità di gestione anche finanziariamente attiva, sono volontari (agenzie ed enti pubblici, società commerciali consorzi, associazioni). Questo implica che, nel progettare i vincoli, è necessario progettare la gestione del paesaggio, compresa la definizione di quelle istituzioni che costituiscono la struttura giuridica del bene paesaggio. So bene che, nel pianificare il territorio, questo aspetto è considerato del tutto secondario, e lasciato al di fuori dei piani; ma considero un errore che, nel pianificare il paesaggio, non se ne identifichi immediatamente anche il soggetto giuridico gestore, Si rischia, come in tante altre norme di tutela, di affidare alla semplice sanzione il rispetto della regola – che è un modo per condannare a morte lo stesso vincolo. Tra i tanti aspetti da considerare nella progettazione del paesaggio, c’è anche la necessità di compensare gli interessi che la conservazione del paesaggio rischia di offendere, E’ il caso degli agricoltori che non possono alterare le colture o che possono usare tecnologie più produttive; è il caso dei proprietari terrieri che non possono vendere suoli a scopo edilizio in aree di pregio paesistico. In questi, ed in altri casi di conflitto sociale determinato dalle necessità di definire, proteggere e gestire un paesaggio, è forse necessario creare una fonte alternativa di reddito atteso, rispetto a quella che forniva il paesaggio.

Ogni forma di compensazione ne crea forse di più. So bene che molti architetti, paesaggisti, scenografi, costruttori di giardini e di parchi, desiderosi di dare espressione alla loro cultura, alla propria creatività, a alla parte di espressione artistica che caratterizza il loro mestiere, considerano che un paesaggio è certamente modificabile, migliorabile, anche alterandone il significato originario. Del resto, è sempre così, anche senza chiamare in causa l’architetto o l’artista. Il contesto economico e sociale si incarica di alterare il paesaggio con continuità, cosicché la pretesa di conservarlo intatto, contiene in se stessa una contraddizione. Insomma: perché conservare qualcosa che è il frutto di una alterazione? Temo che il problema sia mal posto.Il punto non è quello del rapporto tra conservazione e alterazione. Quando si progetta un paesaggio non ne segue affatto che lo si debba mantenere nel suo stato presente: è infatti possibile che lo stato del paesaggio sia compromesso, e che il paesaggio sia degradato, incoerente, brutto. Ciò che si deve avitare è la superbia del creatore, il diritto assoluto alla creatività, la difesa corporativa di una professione. Insieme alla difesa puramente passiva, attraverso il vincolo di ciò che deve essere tutelato, è necessario costruire una difesa attiva: ed è dal conflitto aperto e proceduralizzato tra i due modi di valorizzare una risorsa che può scaturire una soluzione soddisfacente.

 
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