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futuro incerto per i paesaggisti? | Stampa |
Scritto da Francesca Mazzino   
giovedì 10 aprile 2008

In Europa lo sviluppo dell’architettura del paesaggio degli anni più recenti evidenzia che sempre più diffuse istanze sociali considerano quest’attività progettuale determinante per la tutela dei paesaggi, l’uso durevole delle risorse e il miglioramento della qualità della vita. A esso corrisponde una più ampia presa di coscienza della specifi cità professionale degli architetti del paesaggio che è stata recentemente confermata nell’accordo tra U.I.A - International Union of Architects e IFLA - International Federation of Landscape architects (4.10.2006) in cui si riconoscono reciprocamente le distinte competenze professionali. La crescita di riviste specializzate e pubblicazioni scientifi che, l’aumento di progetti realizzati, l’ampliamento dei settori d’intervento, la frequenza di eventi e manifestazioni a livello europeo (Biennale Europea del Paesaggio di Barcellona) è un segnale molto signifi cativo al riguardo.

giardino al buga 2005 di monaco - rainer schmidt

Tale affermazione si fonda sulla Convenzione Europea del Paesaggio, elaborata nell’ambito del Consiglio d’Europa, sottoscritta, a Firenze, dall’Italia, insieme a altri quattordici paesi europei, successivamente ratifi cata e convertita in legge nel 2006 (L. n. 14/1.09.2006), che individua tra le misure specifi - che da adottare da parte degli stati membri, la “formazione di specialisti nel settore della conoscenza e dell’intervento sui paesaggi”, l’istituzione di “programmi pluridiscipinari di formazione sulla politica, la salvaguardia, la gestione, la pianifi cazione del paesaggio destinati ai professionisti del settore pubblico e privato e alle associazioni di categoria interessate” e di “insegnamenti scolastici e universitari che trattino, nell’ambito delle rispettive discipline, dei valori connessi con il paesaggio e delle questioni riguardanti la sua salvaguardia, gestione e piani- fi cazione” (artt. 6 B, 8). Anche il D.L. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici) ha recepito le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio disponendo che “al fi ne di diffondere ed accrescere la conoscenza del paesaggio le amministrazioni pubbliche intraprendano attività di formazione e di educazione”. (art. 132, comma 3).

Inoltre la fi gura professionale del paesaggista ha fi nalmente ottenuto un riconoscimento giuridico con il D.P.R.328/2001 (riguardante le Modifi che ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) che ha inserito all’interno degli Ordini professionali degli Architetti il settore “paesaggistica” riservato ai laureati in architettura del paesaggio. La riforma degli Ordini è stata necessaria per regolamentare i nuovi titoli di studio rilasciati con la Riforma Universitaria (D.M. 509/1999), a seguito della quale nelle Facoltà di Architettura sono stati attivati i corsi di laurea triennale in Tecniche per l’architettura del paesaggio, Università di Genova; in Architettura dei giardini e paesaggistica, Università di Reggio Calabria e Università “L. Quadroni” di Roma e i corsi di laurea specialistica in Architettura del paesaggio presso le Facoltà di Architettura di Genova, “L. Quaroni” di Roma e il Politecnico di Torino. La crescita degli studenti dei Corsi di studio in Architettura del paesaggio nelle Facoltà di Genova, Reggio Calabria, Roma, Torino è stata particolarmente rilevante e dimostra un particolare interesse da parte dei giovani ed anche del mercato del lavoro nei confronti dell’attività professionale del paesaggista. I primi laureati, dopo aver concluso il ciclo completo degli studi (3+2) attivato con la Riforma Universitaria, hanno già sostenuto l’esame di stato. I corsi di studio delle Facoltà di Genova e di Roma sono stati riconosciuti da EFLA - European Foundation for Landscape Architecture per la rispondenza ai requisiti della durata e dei contenuti formativi e aderiscono alla rete europea ECLAS - European Council of Landscape Architecture Schools, che raccoglie più di cento corsi di laurea in architettura del paesaggio. La situazione italiana può essere, pertanto, valutata positivamente poiché nel corso di pochi anni si è passati da gravi lacune nella formazione universitaria (si ricorda che per gli architetti erano state attivate le scuole di specializzazione presso le Facoltà di Architettura di Genova, Firenze, “L. Quaroni” di Roma) e dalla mancanza di un riconoscimento giuridico dell’architetto del paesaggio all’istituzione di corsi universitari specifi ci e alla possibilità di svolgere un’attività professionale distinta da quella dell’architetto.

Questi cambiamenti sono stati estremamente signifi cativi perché hanno consentito di attuare le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio e di conseguire risultati positivi di cui si è preso atto in Europa e che pongono l’Italia in posizione più avanzata rispetto ad altri paesi. Nonostante gli importanti traguardi raggiunti è necessario tuttavia superare le limitazioni all’attività professionale dei paesaggisti stabilite dal D.P.R. 328/2001 che risulta più ridotta rispetto a quella de- fi nita in ambito internazionale (IFLA - International Federation of Landscape architects e ASLA - American Society of Landscape architects) e le incongruenze del decreto sulle competenze dei paesaggisti (e anche dei pianifi catori e dei conservatori) in quanto i laureati in architettura possono svolgere attività professionale anche nei nuovi settori individuati. La mancanza di chiarezza nella defi nizione delle competenze ha determinato confusione e ha ingenerato diverse interpretazioni che devono essere chiarite per evitare che, con l’inserimento nella realtà professionale dei nuovi laureati, si determino situazioni confl ittuali tra i professionisti iscritti ai diversi settori. Occorre inoltre correggere l’incoerenza tra la denominazione del titolo di studio di laureato in architettura del paesaggio rilasciato dalle Università e quello di paesaggista iscritto agli Ordini; questa revisione è assolutamente necessaria perché operatori in vari settori dell’architettura del paesaggio utilizzano il termine paesaggista per defi nire la propria attività non essendo iscritti agli Ordini e non avendo i requisiti per l’iscrizione. Per il futuro si profi la il rischio che i paesaggisti non abbiano una preparazione adeguata a causa della riorganizzazione e della riduzione dei corsi di laurea esistenti previste dal D.M. 270/2004. Il decreto del 2004 non istituisce, come sarebbe stato logico per rispondere meglio all’internazionalizzazione e all’equiparabilità ai programmi di studio europei, corsi di laurea triennali specifi ci in Architettura del Paesaggio, che attualmente sono inseriti nelle classi delle lauree in architettura e pianifi cazione; introduce invece limitazioni negli insegnamenti e nel numero dei crediti decisamente negative rispetto alla situazione attuale, tali da non consentire di attivare validi programmi di studio triennali in architettura del paesaggio.

I corsi già attivati nel 2000 rischiano di essere ridotti a curricula in altre classi di laurea (classe L- 17/Scienze dell’Architettura e L-21 Classe/Scienze della Pianifi cazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) o di essere eliminati. Oltre a ciò il D.M. 270/2004 ha abolito il settore scientifi co disciplinare ICAR/15-Architettura del paesaggio tra le materie caratterizzanti dei corsi di laurea in Architettura (sia triennali che magistrali), ne consegue che gli architetti potranno svolgere attività di progettazione del paesaggio senza avere mai sostenuto un esame delle materie appartenenti al settore scientifi co dell’architettura del paesaggio. Gli effetti sulla formazione dei paesaggisti, se non saranno apportate modifi che al Decreto, saranno molto negativi; innanzitutto sarà seriamente compromesso il processo di internazionalizzazione della formazione universitaria che il Decreto stesso ha inteso migliorare; secondariamente non potrà più essere ottenuto il riconoscimento europeo da parte dei corsi di studio esistenti per l’impossibilità di formare in soli due anni una fi gura professionale completa che la Carta IFLA/UNESCO per la formazione nell’architettura del paesaggio (2005) che stabilisce debba avere almeno quattro anni di studi universitari a tempo pieno più due anni di tirocinio. Appare necessario ribadire che la formazione di figure professionali junior con competenze specifi - che nell’ambito della progettazione del paesaggio per attività di collaborazione in studi professionali e di gestione delle operazioni di cantiere è particolarmente richiesta dal mercato del lavoro.

I laureati in questo settore possono concorrere a migliorare qualitativamente le prestazioni e a diversifi care ed accrescere le capacità professionali di studi e società di progettazione di architettura e ingegneria. Per questi motivi i docenti delle Facoltà di Firenze, Genova, Napoli, Milano, Palermo, Torino, Reggio Calabria, Roma, Venezia in cui sono attivati corsi di Architettura del paesaggio di primo e secondo livello, master, scuole di specializzazione partecipanti al Seminario Nazionale “Presente e futuro dell’architettura del paesaggio in Italia” organizzato dal Corso di studio in Architettura del paesaggio di Genova il 22 febbraio scorso hanno concordato di richiedere al Ministero e al C.U.N. la revisione del D.M. 270/2004 ed in particolare l’introduzione di un corso di laurea triennale in Architettura del paesaggio, corrispondente a quello magistrale previsto dal D.M. 270/2004 e il reinserimento del settore scienti- fi co disciplinare ICAR/15 - Architettura del paesaggio nei Corsi di laurea di Architettura.

 
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