spacer.png, 0 kB

filippo paglica_g.carlo porcini_ristorante sul monte terminio.jpg

spacer.png, 0 kB

Home arrow professione arrow Alcune note di commento al Regolamento Generale L. 109/94
Alcune note di commento al Regolamento Generale L. 109/94 | Stampa |
Scritto da Ermelinda Di Porzio   
mercoledì 10 maggio 2000

Il Regolamento Generale previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici (L.109/94) dopo un lungo e tormentato iter è stato approvato ed è attualmente all’esame della Corte dei Conti. Sul Regolamento la Corte ha espresso numerosi rilievi, sia di carattere formale che sostanziale (soprattutto sulla parte più innovativa che procede ad una delegificazione della materia), rilievi su cui ha risposto il Ministero ribadendo, nella sostanza, le scelte effettuate. Nei prossimi giorni sapremo se l’Ufficio di controllo sugli atti governativi accetterà le argomentazioni del Dicastero dei LL.PP. ammettendo a registrazione il provvedimento.

L’attuale versione del regolamento, che recepisce molte delle osservazioni e dei miglioramenti proposti dagli organismi professionali ed in particolare dal CNA, si sviluppa in 232 articoli e 13 allegati. Una mole rilevante di norme che mira, tra l’altro, a definire nei dettagli:
• la programmazione dei lavori pubblici,
• le norme tecniche di compilazione dei progetti e gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori,
• le modalità di affidamento degli incarichi di progettazione, D.L. e collaudo,
• le procedure di appalto,
• le modalità di esecuzione e collaudo delle opere,
• le modalità per la tenuta dei documenti contabili,
• la regolamentazione dei lavori riguardanti i beni culturali.

Ne deriva una disciplina praticamente esaustiva dell’intera materia che opera una totale sostituzione delle regole fino ad oggi vigenti. Una nuova normativa che cerca, attraverso la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e la definizione, anche pignola, dei requisiti prestazionali, di centrare l’obiettivo della rispondenza delle opere alle esigenze del committente e del miglior rapporto qualità-prezzo. Esemplificativo in tal senso il testo dell’art. 15, comma 1, che recita: “la progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l’altro, a principi di minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e di massima mantenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.” Una concezione della qualità progettuale sicuramente più legata ad elementi funzionali e tecnologici che alla qualità architettonica. E’ da dire che sul terreno della promozione qualità architettonica sono stati fatti alcuni piccoli passi avanti rispetto alla Legge quadro, in particolare nella definizione di norme chiare sulle procedure dei concorsi sia di progettazione che di idee. Concorsi che restano, a nostro avviso, il modo migliore per selezionare e promuovere l’architettura. Data la richiamata complessità e compendiosità del Regolamento sarà necessario, una volta approvato definitivamente, ritornarci per i necessari approfondimenti. Vediamone intanto alcuni aspetti innovativi: 1.I regolamenti regionali: L’art. 1, comma 2, apre la possibilità per le Regioni di emanare Leggi regionali in tema di LL.PP. che, nel rispetto dei principi generali della Legge nazionale, prevedano regolamenti validi per opere e progetti da realizzarsi con fondi regionali dalle Regioni stesse e dagli enti regionali. Questa norma è importante perché rende possibile attraverso l’iniziativa nei confronti delle Regioni un ulteriore miglioramento del Regolamento. Iniziativa che diverrebbe ancor più rilevante se dovesse affermarsi la validità della Legge Regionale anche nei confronti di Province e Comuni (vi è contraddizione a tal proposito nelle norme). 2.Il documento preliminare per l’avvio della progettazione: il Regolamento precisa ulteriormente la figura ed il ruolo del responsabile del procedimento (tecnico abilitato all’esercizio professionale, dipendente pubblico anche a contratto, con idonea professionalità ed anzianità di servizio non inferiore a 5 anni). Tra i compiti ad esso affidati vi è la redazione del documento preliminare per l’avvio della progettazione (art. 15 comma 4), documento che diventa la base della gara per l’affidamento dell’incarico ma anche (art.60 comma 3) del bando relativo ai concorsi di progettazione. 3.Le commissioni giudicatrici: All’art.55 è prevista la nomina di una commissione giudicatrice, composta da tecnici esperti nella materia oggetto del concorso o dell’appalto, sia per i concorsi di idee e di progettazione che per le gare di progettazione. Questa innovazione aumenta la concorrenzialità dello strumento concorsuale, finora respinto da molte amministrazioni perché ritenuto più oneroso. 4.Promozione dei giovani professionisti: Di grande importanza e frutto di uno specifico emendamento presentato dal Consiglio Nazionale degli Architetti è l’art. 51, comma 5, che obbliga i raggruppamenti temporanei previsti dall’art. 17 , comma 1, lettera e, della Merloni a prevedere la presenza di un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni. E’, inoltre, previsto nel caso di partecipazione a gare di progettazione sia sottosoglia che soprasoglia un incremento di punteggio del cinque per cento nel caso che nel gruppo concorrente sia presente un professionista abilitato da meno di cinque anni. 5.Affidamento degli incarichi professionali: Il regolamento prevede che gli incarichi al di sotto di 40.000 Euro (art.62) siano affidati dalle stazioni appaltanti, previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale, ugualmente l’avvenuto affidamento deve essere pubblicizzato unitamente alle motivazioni della scelta effettuata. Per gli incarichi compresi tra 40.000 Euro e 200.000 Dsp è previsto l’affidamento mediante licitazione privata in due fasi, la prima di selezione di un numero ristretto di candidati e la seconda di presentazione dell’offerta. Un meccanismo di selezione e dei criteri di valutazione molto simili a quelli per l’affidamento degli incarichi soprasoglia che non convincono per la loro rigidità e meccanicità e che premiano i gruppi più forti. E’ da sottolineare che nella valutazione dei partecipanti alle gare di progettazione entra con forza la certificazione di qualità che, pur non obbligatoria per i professionisti, permette un incremento del punteggio del dieci per cento al gruppo che presenti almeno un componente dotato del certificato di qualità aziendale. 6.Concorsi di idee e di progettazione: Molto ben calibrato, sia nei criteri che nelle procedure, il complesso di articoli (dal 57 al 61) relativi ai concorsi di idee ed ai concorsi di progettazione. Per l’ente appaltante i concorsi diventano veramente concorrenziali con le gare di progettazione, sia per l’aspetto economico che per i tempi di attuazione. Mentre per i professionisti, anche giovani, diventa più facile partecipare senza un eccessivo dispendio di tempo e di danaro. Per la partecipazione ai concorsi saranno richiesti, difatti, elaborati semplici con un livello di approfondimento non superiore a quello di un progetto preliminare. Nel caso di interventi di particolare rilevanza le stazioni appaltanti possono procedere ad in concorso di progettazione in due fasi, la prima che preveda la presentazione di un progetto preliminare e la seconda con la presentazione di un progetto definitivo. La scelta di tale procedura deve essere adeguatamente motivata anche in virtù dei costi rilevanti.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB