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Una recente sentenza della Corte di Cassazione (numero 19292/2009) fa luce in materia di competenze professionali relativamente ad ingegneri, architetti e geometri. Di seguito pubblichiamo la circolare esplicativa diffusa dal Consiglio nazionale degli architetti.
La sentenza della Suprema Corte ribadisce ed attualizza alcuni principi noti, esprimendosi in maniera chiara sui limiti di competenze e di azione rispetto all'architetto e all'ingegnere civile ambientale da parte di professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso, quello di geometra). In particolare, la pronuncia citata ribadisce con nettezza che: • la progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità. Per cui l'integrale progettazione, compresa quella edilizia elo architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato (o di strutture analoghe), rientra nella competenza esclusiva dell'Architetto e dell'Ingegnere civile ambientale. I professionisti, quindi, dotati di titolo accademico ed iscritti nei relativi Albi, non possono, nell'espletamento dell'attività professionale di propria competenza, assumere una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma;
• ai tecnici diplomati (geometri e periti edili) è solo consentito, ai sensi della norma contenuta nel R.D. n. 274 del 1929. art.16. lett. m. la progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione in ogni caso di opere prevedenti l'impiego di strutture in cemento armato a meno che non si tratti di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per l'incolumità' pubblica (v., tra le altre, Gass. 8545/05, 7778/05, 6649/05, 3021/05, 19821/04, 5961/04, 15327/00, 5873/00);
• esiste per i tecnici diplomati un generale divieto di progettazione di opere in cemento armato in considerazione della evidenziata natura eccezionale della norma; la sentenza precisa che le previsioni contenute nei testi normativi disciplinanti le costruzioni in cemento armato e quelle nelle zone sismiche,considerato che sia la L n. 1086 del 1971, art. 2, sia la L n. 64 del 1974. art. 17 fanno riferimento, per quanto attiene alla progettazioni in questione da parte delle varie categorie di professionisti, ai "limiti delle rispettive competenze", così chiaramente rinviando, senza introdurre autonomi ed innovativi criteri attributivi di competenza, alle previgenti rispettive normative professionali di riferimento, tra le quali dunque (per quanto riguarda i geometri) quella in precedenza esaminata, che e' rimasta immutata. La Corte considera, quindi, la progettazione una prestazione unitaria che deve essere espletata attraverso un omogeneo livello di competenze. Di conseguenza, la Corte ribadisce con chiarezza la esclusiva competenza di Architetti ed Ingegneri in riferimento alle costruzioni in cemento armato e quelle nelle zone sismiche, evidenzia i limiti delle competenze per i tecnici diplomati e censura come illegittime tutte quelle prassi, cui alcuni professionisti, con competenze inadeguate all'incarico hanno fatto e fanno ricorso, dirette ad eludere i limiti posti dall'ordinamento attraverso il sostanziale "conferimento" di parte della prestazione di progettazione a professionisti con un superiore livello di competenze. A titolo esemplificativo, tale principio giurisprudenziale trova piena applicazione, a parere di questo Consiglio Nazionale, nei casi di: • progettazione avente ad oggetto la realizzazione di fabbricati in cemento armato anche di modeste dimensioni, ad eccezione di piccoli manufatti accessori, nell'ambitodi fabbricati agricoli o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo perl'incolumità pubblica;
• conferimento degli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento ex art. 10 del D.lg. n. 163/2006 (il cui 5° comma richiede "titolo di studio" adeguato alla natura dell'intervento da realizzare);
• conferimento degli incarichi nelle commissioni di collaudo anche a dipendenti della p.a. (che ai sensi del comma 2 bis dell'art. 120 del D.lg. n. 163/2006 devono possedere "elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, alla complessità e all'importo"). La pronuncia della Suprema Corte non vieta, naturalmente, che vi possano essere forme di collaborazione fra professionisti anche di diversa formazione e di diverso livello di competenza; in tali casi, però, è necessario che il professionista in possesso del titolo accademico - nell'ambito delle proprie competenze - assuma la responsabilità del coordinamento dell'attività progettuale con la sottoscrizione dell'intero progetto. |