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Per affrontare il tema dei concorsi occorre fare una premessa con un preciso riferimento al panorama europeo. In termini assoluti possiamo sostenere che i concorsi (dati del ’98) sono circa: 2.000 in Francia, 1.000 in Germania,200 in Italia. Invece in termini relativi tali numeri sono abbastanza diversi, se si tiene conto di alcuni fattori decisivi, condizionanti del mercato di ciascuno di questi tre paesi presi in esame. Tali fattori possono essere: di tipo economico, di tipo socio – culturale – amministrativo, di semplice tipo statistico, senza voler entrare nel merito di altri altrettanto determinanti quali quelli politici e legislativi. Nell’ambito economico, ad esempio, i sub – fattori principali sono: il prodotto interno lordo o l’andamento specifico del mercato degli appalti pubblici e il conseguente numero complessivo dei soli appalti di servizi.
Pertanto in termini relativi e in prima approssimazione si potrebbe stabilire che il rapporto tra Italia e Francia diminuisce da quello di 1 a 10 a quello di 1 a 5, mentre il rapporto tra Italia Germania passa da quello di 1 a 5 a quello di 1 a 4. In termini relativi, quindi, un certo miglioramento avviene, anche se in modo tutt’altro che consistente. Un secondo elemento altrettanto importante, ma difficile da misurare in termini assoluti, è quello sia della sensibilità che soprattutto dei mezzi politici e normativi che la classe dirigente di un determinato paese possiede per relazionarsi al tema “qualità” nella sua più ampia accezione o anche solo in quello più particolare chiamato “qualità della progettazione”. Non è difficile sostenere che tali mezzi sono ancora minoritari nella nostra realtà rispetto a quelli degli altri due paesi europei presi in esame. Un terzo fattore è puramente statistico, ovvero il numero degli abitanti di un paese, il numero dei soggetti professionali abilitati a partecipare ai concorsi. Nei tre paesi sino ad ora considerati a fronte di un numero di abitanti non molto dissimile (circa dai sessanta agli ottanta milioni) abbiamo 100.000 soggetti professionali abilitati (architetti) in Germania, 35.000 soggetti professionali abilitati (architetti) in Francia, più di 200.000 soggetti professionali abilitati (architetti, ingegneri) in Italia. Risulta abbastanza chiaro da questi primi dati e ragionando intorno ad essi che non è la sola presenza obbligatoria per Legge del Concorso a dare effettive occasioni di partecipazione (e quindi ovvie possibilità di vittoria del proprio progetto) agli architetti. In realtà sono preponderanti i fattori economici, di mercato e quello dell’attitudine delle amministrazioni centrali e locali su tale scelta, a far propendere un paese verso l’aumento dei Concorsi. E questa tesi è ancor più avvalorata nel momento in cui si vede che laddove i Concorsi sono obbligatori (vedi Francia) intanto lo sono per il soprasoglia, ma in particolare il 98 % di questi sono a procedura ristretta e/o a inviti e solo una piccolissima parte di essi sono a procedura aperta. I circa 1.000 concorsi che si effettuano in Germania, di cui grossomodo oltre la metà a procedura aperta, danno quindi alquante possibilità in più di partecipazione agli architetti di quante ne diano le procedure ristrette francesi seppure di fronte ad un numero doppio di Concorsi. La differenza quindi tra la realtà tedesca o quella francese nei confronti di quella Italiana, oltre a indubbi migliori indici o fattori economici, sta proprio in una diversa sensibilità e disponibilità di mezzi politici dell’Amministrazione pubblica e della Società nel suo complesso verso il tema della qualità progettuale. Ma in Francia e in Germania, rispetto all’Italia, vi è anche un’altra fondamentale differenza: non hanno il Decreto Karrer sull’offerta economicamente più vantaggiosa. Anzi non ce l’ha nessun paese europeo. L’articolo 1 della Direttiva Europea sui servizi stabilisce all’art. 1 punto “g” che: “concorsi di progettazione” sono le procedure nazionali intese a fornire all’amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura e dell’ingegneria civile, nonché in quello dell’elaborazione dei dati, un piano od un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara con o senza assegnazione di premi”. Senza entrare nel merito di lunghi dettagli normativi, si ha che Nazioni come la Spagna, la Francia, il Portogallo e la Germania hanno recepito questa direttiva in senso letterale e cioè che nei casi sopra elencati (architettura, pianificazione territoriale e urbanistica) si adottano solo o la procedura concorsuale o tuttalpiù la procedura negoziata per i casi più complessi. In Italia no, si applica una terza procedura, quella dell’offerta economicamente più vantaggiosa che invece diventa, solo nel nostro paese, di gran lunga la principale e più diffusa con l’applicazione del Decreto Karrer. Nel marzo del ’97 il CNA avanza un Reclamo alla Commissione Europea per quell’assurda e discriminante invenzione denominata Decreto Karrer. Dopo pochi mesi il CNA propone al Governo italiano e alla Commissione Europea un testo di modifica del Karrer che tenga conto, come è avvenuto in ogni altra parte d’Europa, dei criteri della Direttiva. Nel febbraio ’98 la Commissione europea, accogliendo il nostro Reclamo, mette in evidenza che il governo italiano con il Decreto Karrer, oltre a non tener minimamente conto dei Concorsi, valutava anche erroneamente il metodo applicativo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ad oggi il Governo italiano non ha ancora risposto. 
Ma perché insistiamo così fortemente sul tema dei concorsi? - La prima ragione è una ragione di qualità. Una concorrenza tra architetti per il migliore progetto possibile non può che dare i migliori risultati possibili all’Ente Pubblico che ne commette l’iniziativa. - La seconda ragione consiste nel fatto che la selezione del progetto è di per se stessa più conveniente per l’Ente pubblico in quanto esso conosce già concretamente, alla fine della procedura, le risposte alle proprie necessità progettuali. La selezione dell’ipotetico miglior progettista è di per se stessa invece più problematica, almeno solo per stabilire gli eventuali effettivi criteri per poter efficacemente mettere in atto tale giudizio. - Infine una terza ragione consiste nelle “occasioni “Nel nostro paese, ove il numero degli iscritti è altissimo rispetto ad altri paesi membri UE, solo un concorso effettuato con procedura aperta ed anonima apre, soprattutto ai giovani iscritti, possibilità di mercato che difficilmente invece si avrebbero con altre procedure basate sulla selezione legata a criteri di fatturato, di esperienza, di dimensione delle capacità produttive. Però il concorso per essere appetibile deve avere anche procedure concorrenziali con quelle delle gare. E cioè, oltre all’ovvio sostanziale aumento della qualità progettuale, deve essere concorrenziale anche in termini di tempo, di costi e di efficacia. Ed è per questo che il CNA ha proposto ed ottenuto molti emendamenti al Regolamento di applicazione della Legge sui LLPP, affinché si fosse efficaci in questo senso. Tra l’altro i nostri emendamenti, dopo la seconda versione (di ben quattro) della bozza di Regolamento, sono stati in grandissima parte recepiti anche dal Consiglio Superiore dei LL.PP e dal Consiglio di Stato che a loro volta li hanno trasferiti nel proprio parere trasmesso al Governo. Ma che cosa è stato ottenuto? 1° - Il concorso di idee si farà su elaborati molto semplificati e solo con una procedura aperta. 2° - Il concorso di progettazione si farà sul progetto preliminare e si farà prevalentemente con una procedura aperta ad una fase; solo motivatamente si procederà ad un concorso a procedura ristretta e a quello a due fasi. 3° - La giuria sarà solo di tecnici esperti nel campo del concorso (da tre a cinque) di cui una parte nominati dagli Ordini, una parte dalle Università ed una terza parte nominati proprio dall’Ente Pubblico tra funzionari pubblici (vedi art. 21 della Legge Merloni). 4° - Altro dato da non sottovalutare, è quello per cui sempre, sia le procedure concorsuali che quelle denominate abitualmente gare, avranno comunque una commissione giudicatrice nominata con gli stessi criteri. 
Ma come si deve svolgere il Concorso? Sostanzialmente in quattro momenti distinti, ma perfettamente integrati. Il primo momento è chiaramente quello delicatissimo della programmazione così come anche previsto dalla Legge Merloni. In esso si distinguono tre ruoli fondamentali: quello sulla volontà della qualità programmatoria dell’Amministrazione pubblica, quello essenziale del Responsabile del Procedimento, quello altrettanto essenziale della figura del Programmatore del Concorso. Il Programmatore affianca il R.d.P. con il seguente ruolo: a) raccogliere e interpretare le esigenze dell’Ente Banditore; b) definire gli obiettivi e l’oggetto del Concorso; c) strutturare e formulare la domanda che si esplicita mediante il Bando ed i suoi allegati; d) identificare i problemi, esplicitarne i requisiti tecnico- prestazionali in modo tale da consentire il confronto di soluzioni fra loro diverse. L’attività preparatoria del Programmatore potrebbe svolgersi in tre mesi. Il secondo momento è quello della procedura prevista dal bando e dal tempo concesso ai concorrenti per sviluppare i loro progetti. Tale periodo, per una procedura aperta, si può svolgere in tre mesi. Il terzo momento è quello dell’esame dei progetti dei concorrenti da parte della Commissione giudicatrice; in questo caso le tre regole d’oro sono: - riconosciuta capacità e qualità del giurato prescelto; - tempi ridotti concessi per il lavoro della Commissione giudicatrice (due o tre settimane nella maggior parte dei casi sono più che sufficienti), infatti è storicamente provato che tempi dilatati sono perfettamente inutili e talvolta controproducenti; - segretezza dei lavori della Commissione giudicatrice, ma massima pubblicità e trasparenza nel giudizio finale espresso non solo per il vincitore e per i segnalati, ma per ogni altro concorrente. Il quarto e ultimo momento, conclusivo della procedura e che può svolgersi in un mese, infatti è proprio quello che chiude il cerchio e che giustifica l’attività programmatoria dell’Amministrazione pubblica nel suo rapporto con i cittadini, quindi massima pubblicità del giudizio finale e organizzazione della mostra dei progetti. 
Come si è visto in un periodo non superiore a otto mesi, applicando la procedura concorsuale, si può concretizzare l’attività programmatoria dell’Amministrazione pubblica ottenendo già sia il migliore progetto preliminare, sia di conseguenza il progettista che svolgerà successivamente anche la parte definitiva ed esecutiva. Per i costi della procedura concorsuale si ha che i premi e i rimborsi spese dei concorrenti vincitori o selezionati sono coperti dalla quota di onorario del progetto preliminare, quelli amministrativi del bando, del Responsabile del procedimento e della Commissione giudicatrice sono pari a quelli di un altro tipo di gara, restano aggiuntivi solo i costi del Programmatore del Concorso. Proprio per questi ultimi stiamo attivando fondi presso il Ministero dei LL.PP. e il Ministero dei Beni Culturali Negli altri paesi Europei la procedura concorsuale è divenuta da tempo prassi normale; la Francia assumendo la Presidenza Europea, nel secondo semestre dell’anno in corso, ha promosso come suo primo atto politico, economico e culturale, la prima Conferenza tra gli Stati dell’Unione sul tema del Paesaggio e dell’Architettura mediante un Forum Europeo sulle Politiche Architettoniche. Il Consiglio Nazionale degli Architetti italiani è tra gli organizzatori e promotori, per conto del governo italiano (Ministero dei LL.PP. e Ministero dei Beni Culturali) di questa prima conferenza tra i governi degli Stati dell’Unione. E uno dei primi temi trattati sarà proprio quello del Concorso di Architettura per la riqualificazione del Paesaggio Europeo, attraverso anche una riforma della Direttiva, affinché norme comunitarie e nazionali siano sempre più aderenti a questo indirizzo. |