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il parere delle istituzioni sul regolamento Merloni | Stampa |
Scritto da Administrator   
mercoledì 10 maggio 2000

Nell’ambito di questo primo numero della rivista, ci è sembrato opportuno interrogare sulle novità introdotte dal regolamento Merloni i rappresentanti delle istituzioni direttamente interessati. Hanno risposto alle nostre domande: l’Assessore uscente all’Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Napoli Antonio Amato, l’Assessore uscente ai Lavori Pubblici della Regione Campania Cesario Liguori, l’Assessore ai Lavori Pubblici della Provincia di Napoli Aldo Mobilio, e Riccardo Giustino Presidente dell’ACEN (Associazione Costruttori Edili di Napoli e Provincia). Non ha risposto alle nostre sollecitazioni, per eccesso di impegni, l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli Rocco Papa.

D: Quali prospettive per gli Enti locali alla luce delle novità introdotte dalla Legge Merloni?

R (Liguori): La Merloni Ter rende ormai indispensabile la revisione ed aggiornamento della normativa regionale in materia di programmazione ed esecuzione dei L.L.P.P. (L.R. 51/78). Infatti la Regione Campania già nel novembre ’99 ha disposto appositi disegni di legge attualmente in discussione in Commissione. Tale disegno si muove sulla logica di uniformare sostanzialmente la nuova normativa regionale e quella nazionale definendo in particolare i criteri di individuazione dei progetti da ammettere ai programmi di finanziamento, nonché la forma dei meccanismi di controllo sulle varie fasi di progettazione e realizzazione delle opere. Agli Enti locali e alle Amministrazioni pubbliche è demandata una delicatissima fase di definizione delle scelte di politica territoriale che non potranno contravvenire alle esigenze di trasparenza e realisticità nonché di rispondenza a precise norme di copertura finanziaria. Ciò significherà riappropriazione di compiti istituzionali inderogabili, fino ad ora spesso disattesi.

R (Mobilio): In precedenza due motivi di sfiducia verso l’amministrazione degli Enti Locali erano fondamentalmente rappresentati dalla lentezza dei tempi di attuazione e dalla incapacità di rispettare i preventivi di spesa. Oggi, con la legge Merloni e successive modifiche, possediamo un efficace strumento operativo, che disciplinando l’attività amministrativa, garantisce contestualmente la qualità degli interventi, puntando a criteri di efficienza ed efficacia secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza tra gli operatori. Un rimedio alle suindicate disfunzioni è stato, infatti, individuato nella cosiddetta programmazione per progetti, secondo cui le opere pubbliche vengono inquadrate in un programma triennale, predisposto sulla base di uno studio elaborato per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze. Le Amministrazioni provvedono alla redazione di studi di fattibilità, ossia di studi comprendenti il progetto preliminare, al fine di identificare gli interventi necessari al soddisfacimento delle individuate priorità. In definitiva la Riforma spinge gli Enti Locali verso una totale trasparenza e soprattutto ad una garanzia di unitarietà dei progetti: non più interventi spezzettati, quindi, con tempi di esecuzione infiniti, ma progetti unitari e specificamente definiti nelle loro fasi attuative (progetto preliminare-definitivo- esecutivo) che rispettino fonti di finanziamento certe e tempi predeterminati di realizzazione.

R (Amato): La nuova legge quadro sui lavori pubblici, relativamente agli articoli 14 e 15 (Programmazione dei lavori pubblici e Competenze dei Consigli Comunali e Provinciali) prospetta per enti locali un ruolo centrale nella programmazione degli interventi. Di fatto tali articoli faranno riferimento alla legge 142/90, in particolar modo, per quello che concerne gli Accordi di programma e le competenze dei Consigli Comunali e Provinciali. Quanto sopra, unitamente alle capacità organizzative e gestionali dei progetti da parte degli enti locali, attraverso l’utilizzo delle competenze professionali interne, la programmazione rigorosa degli interventi, la sinergia con altri Enti pubblici e privati, l’utilizzo di professionalità esterne qualificate, l’istituzione dei concorsi di progettazione, la definizione rigorosa degli interventi progettuali, consentirà un controllo della spesa, dando modo agli enti locali di offrire una migliore e più qualificata risposta all’esigenze dei cittadini.

R (Giustino): Le prospettive di mercato possono essere inquadrate su due livelli di interesse. Il primo livello, è sicuramente rappresentato dalle novità normative introdotte dalla L. 415/98 in materia di finanza di progetto che, come è noto consentono per la prima volta l’immissione di capitali privati nei lavori pubblici. Tali disposizioni, ovviamente, favoriscono l’iniziativa imprenditoriale e la capacità propositiva delle singole aziende in un settore da sempre rimesso alla logica del tradizionale rapporto PA committente-impresa esecutrice. Si apre una nuova fase operativa che punta a favorire l’ingresso del mercato delle infrastrutture pubbliche di nuovi soggetti come le banche o le compagnie di assicurazioni che possono contribuire ad innalzare il livello complessivo dell’offerta. In questo momento storico la sfida è importante: i benefici dell’intervento del capitale privato nel settore delle infrastrutture pubbliche riguarderanno sia i bacini di utenza di ciascuna delle iniziative che saranno realizzate, sia l’imprenditoria che le realizzerà, sia indirettamente la collettività tutta se nel paese aumenterà la dotazione di infrastrutture e, contestualmente, diminuirà la disoccupazione. Il secondo livello va sicuramente considerato alla luce della imminente pubblicazione del nuovo regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzioni che dopo trent’anni sostituisce il sistema fondato sull’Albo Nazionale Costruttori. Il dato è sicuramente importante anche per le novità implicite al nuovo sistema collegate anche ai sistemi di qualità ISO 9000. Il momento attuale, in ogni caso, è particolarmente complesso; tuttavia sarebbe illogico negare in questo momento per il settore dei Lavori pubblici l’esistenza di uno stress normativo che, tra l’altro, è comune a tutti i periodi di transizione. In questa situazione occorre lo sforzo di tutti al fine di evitare ricadute negative sul mercato che significa ricadute negative nell’occupazione e sull’economia.

D: Ritenete che si vada in direzione di una applicazione federalista della legge stessa?

R (Liguori): La complessità della nuova normativa in materia di L.L.P.P. e la eterogeneità di procedure e controlli, per quanto diretti dall’Autorità per la Vigilanza sui L.L.P.P. non potranno non essere, in qualche modo, rimandati ad una rete organizzativa capillare della quale le Regioni in particolare saranno il perno fondamentale. Non solo, ma già la Regione Campania si sta muovendo verso tale decentramento tecnico-amministrativo, chiamando i Settori Provinciali del Genio Civile ad un’azione più qualificata e riconoscibile sul territorio regionale al servizio di tutte le Amministrazioni pubbliche, per quanto concerne le diverse problematiche: dalla fase di programmazione delle opere pubbliche, al relativo controllo sulle fasi dell’appalto, delle modalità di esecuzione e conclusione delle stesse.

R (Mobilio): L’esigenza di un controllo del territorio a mezzo sedi di concertazione e di assegnazione di risorse aggiuntive sui programmi predisposti rappresenta un chiara volontà a perseguire il decentramento amministrativo, ribadito già da tempo in tutte le sedi istituzionali. La legge Merloni fornisce a proposito nuovi e validi strumenti operativi, sia in fase di acquisizione di pareri e permessi autorizzativi (a mezzo conferenze di servizio da istituire su proposta del Responsabile del Procedimento, interpellando le amministrazioni locali interessate), che in fase di osservanza e verifica degli adempimenti formali (a mezzo accertamenti dell’Osservatorio delle OO.PP. che è chiamato ad esercitare l’attività di controllo con proprie sezioni regionali. Queste ultime operano mediante procedure informatiche sulla base di apposite convenzioni, anche con l’ausilio di organismi quali le Regioni, l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l’Unione Provincia d’Italia).

R (Amato): La nuova legge quadro sui lavori pubblici (Merloni-ter) ed il suo regolamento in via di definizione, prevede che lo stesso, sia applicato da tutte le Regioni, fintanto che esse non si siano dotate di una propria normativa sui lavori pubblici. Vi è una opinione diversa della Corte dei Conti, anche in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n° 482/95, che considera l’applicazione del regolamento ai soli lavori che rientrano nelle funzioni delegate dallo stato, tutto il resto, secondo la Corte dei Conti sarebbe di interesse regionale. Anche per quanto precedentemente detto e al di là delle posizioni che perverranno, è innegabile che si và verso una direzione di maggiore autonomia degli enti locali e in primo luogo dell’Ente Regione in riferimento alla programmazione e gestione della trasformazione del territorio.

R (Giustino): L’iniziativa sperimentata dall’Associazione Costruttori-Edili di Roma è sicuramente interessante e da valutarsi con la massima attenzione anche per analoghe iniziative da assumersi per il futuro in sede locale. Attualmente, però, non abbiamo avviato alcuna attività interna funzionale alla individuazione di strumenti utile a bandire concorsi di progettazione anche mediante finanziamenti privati.

D: La nuova legge sui lavori pubblici implica l’uso dei concorsi in via prioritaria, ma non obbligatoria. Pensate di spingere a favore di un sempre più diffuso utilizzo dei procedimenti concorsuali?

R (Liguori): La nuova normativa quadro è abbastanza chiara in materia, attribuendo prioritariamente ai tecnici finanziari pubblici i compiti di progettazione e responsabilità sulle opere da realizzare. Solo, infatti, in carenza di specifiche competenze può farsi ricorso agli affidamenti interni, oltre che nel caso di opere di particolare complessità ed interdisciplinarietà per le quali è previsto l’utilizzo del concorso di progettazione o del concorso di idee. Detto questo, non essendo la regione un Ente esecutore "stricto sensu", i propri compiti in materia risultano di gran lunga limitati a pochi e ristretti casi. È però certo che, al fine di corrispondere al dettato legislativo, che affida alla fase di progettazione un ruolo ben più importante e difficile rispetto al passato, dovendosi assicurare fin dall’inizio la qualità di un’opera e la relativa rispondenza alle specifiche finalità sotto i vari profili (ambientale, urbanistico, tecnico). Le Amministrazioni pubbliche potranno nel proprio interesse fare ricorso a nuovi strumenti di selezione quali i concorsi di progettazione o i concorsi di idee.

R (Mobilio): Le nuove disposizioni della Riforma ristabiliscono la centralità del progetto come fase di studio e di ideazione, sia con la separazione del momento esecutivo da quello progettuale, sia con l’apertura alla progettazione di contributi esterni all’Amministrazione. In tale contesto la Legge Merloni prevede un ricorso sempre più ampio allo strumento concorsuale nel caso di interventi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, lasciando all’Amministrazione la discrezionalità di attivare tale procedura. Per quanto riguarda l’Assessorato di mia competenza - Lavori Pubblici e Viabilità - che normalmente affronta opere edili concernenti manutenzione ordinaria e straordinaria stradale, nel momento in cui si porrà l’esigenza della risoluzione di interventi di particolare impatto ambientale, per la risoluzione dei quali sarà necessario il confronto di diverse idee progettuali, sicuramente sarà sollecitata l’Amm.ne Provinciale di Napoli all’uso del concorso.

R (Amato): Già da tempo, quest’Amministrazione ha seguito la strada del procedimento concorsuale per l’affidamento dei progetti. Si ribadisce tale impegno che và verso la direzione di una maggiore trasparenza nell’affidamento degli incarichi professionali e di una migliore qualità degli interventi.

D: Pensate di istruire, come già avviene nelle maggiori città italiane, degli uffici ad hoc per la gestione dei concorsi?

R (Liguori): Collegandosi a quanto detto prima tale esigenza potrà essere sentita prevalentemente dagli Enti locali (Comuni, grandi città…), ma non vi è dubbio che una indicazione in merito, in sede di integrazione al disegno di legge regionale di modifica delle L.R. 51/78 possa essere prevista.

R (Mobilio): Ritengo possibile la partecipazione da parte degli enti locali in una nuova forma di assistenza ed incentivazione a mezzo uffici che abbiano, comunque, come obiettivo la qualità dell’architettura e la gestione dei meccanismi diretti o indiretti del premio concorsuale. Riprendendo il dibattito relativo al miglioramento della qualità della committenza pubblica è auspicabile in tal senso la formazione di strutture consultive che non solo possano fornire assistenza a professionisti ed imprese dal punto di vista formale ed organizzativo (sui contenuti dei bandi e dei concorsi), ma che partecipino in maniera attiva alla fase formativa dell’idea di progetto. Tutto ciò naturalmente presuppone una specifica competenza della struttura pubblica.

R (Amato): L’Amministrazione comunale si sta attivando per istituire uffici ad hoc per la gestione dei concorsi, stabilendo parametri chiari e rigorosi per i criteri di valutazione dei progetti.

D: Come pensate di tutelare la possibilità di accesso alla professione dei giovani professionisti?

R (Liguori): Su questo aspetto la normativa nazionale non sembra offrire molte garanzie, rappresentando anzi alcuni elementi di contraddizione dal momento che, al fine del raggiungimento del massimo livello di qualità nella esecuzione, così come nella propedeutica fase di progettazione delle opere, afferma il criterio per altro incontestabile, della affidabilità, della qualificazione, in poche parole dell’esperienza. È dunque una materia che, per non toccare la suscettibilità delle aspettative generali, non può che essere studiata e risolta a livello nazionale, certamente con il più valido e forte contributo degli ordini dei professionisti interessati. La Regione dal canto suo, non potrebbe che sostenere una simile iniziativa, interessata com’è peraltro, a riqualificare il proprio personale tecnico anche attraverso un’opera di svecchiamento del proprio apparato.

R (Mobilio): Attualmente il mercato della progettazione architettonica favorisce i professionisti più affermati, limitando la possibilità dei giovani architetti di arricchire i propri curricula, per cui è necessario propendere sempre più verso i concorsi di progettazione, quali strumenti di assegnazione degli incarichi, rendendoli a loro accessibili. In tale contesto sarebbe possibile, inoltre, prevedere concorsi riservati a giovani architetti, organizzando sedi espositive e pubblicazioni delle migliori idee, con un ritorno di immagine direttamente a vantaggio degli stessi.

R (Amato): Come ormai da tempo, quest’Amministrazione sta procedendo per gli affidamenti degli incarichi professionali, alla formazione di gruppi di progettazione in cui la presenza di giovani professionisti sia obbligatoria. Pensiamo che tale principio, come concordato con gli Ordini Professionali, va ribadito e perseguito nel tempo.

D: In questa fase di passaggio della logica dell’affidamento fiduciario a quello dell’affidamento per competizioni, come vi ponete rispetto al problema della qualità dell’architettura?

R (Liguori): La questione della qualità dell’architettura, da parte di un’istituzione particolare quale quella regionale, non può che essere vista sotto l’aspetto della programmazione degli interventi e della salvaguardia e sviluppo del territorio. Già la rispondenza delle opere ai requisiti di congruenza fra risorse, bisogni sociali e tempi di esecuzione e risposta ai bisogni è per noi una ricerca di maggiore qualità dell’architettura. Per il resto la classe professionale e quella imprenditoriale credo debbano fornire la risposta più appropriata. La legge 109/94 rappresenta per altro una grossa occasione in merito, avendo introdotto dei sistemi di controllo sulla qualità dei materiali, sulla qualificazione delle imprese e sulla definizione dei progetti (dal preventivo studio di fattibilità e di impatto ambientale fino al progetto definitivo) la cui osservanza non potrà non sentire gli effetti desiderati. Si richiamano al proposito altri due disegni di legge predisposti da questo Assessorato: il primo sulle "funzioni e delega in materia di difesa del territorio dal rischio sisma" ed il secondo sulle "Norme di indirizzo per la tutela e la pubblica e privata incolumità relativamente alla conservazione, manutenzione e modificazione di ogni fabbricato e parte di esso pubblico e/o privato, esistente sul territorio regionale". Alle amministrazioni, dunque il compito di ben vigilare sul rispetto delle norme, al cui fine dovrà attrezzarsi con una forte riqualificazione del proprio personale tecnico e amministrativo.

R (Mobilio): La scelta dell’affidamento per competizione rappresenta uno degli elementi di grande innovazione e di modernizzazione della Riforma del sistema dei Lavori Pubblici. Essa comporta, a mio avviso, una nuova assunzione di responsabilità da parte degli amministratori che sono chiamati a migliorare la qualità dei lavori pubblici e a rilanciare la progettazione architettonica nel nostro paese. Fatta salva la tutela della concorrenza, premesso che l’esecuzione dell’opera non può presupporre modelli automaticamente precostituiti, la valutazione dei diversi criteri di stima dell’opera concorsual dovrà tenere necessariamente conto delle sue caratteristiche, della sua composizione tecnologica, nonché dell’importanza dei vari obiettivi che la stessa Amministrazione Pubblica desidera raggiungere con la sua realizzazione. A questi naturalmente vanno aggiunti criteri di assenso più tradizionali, strettamente connessi al costo dell’opera, nonché ai suoi tempi di esecuzione.

R (Amato): Sicuramente attraverso i concorsi di progettazione, che andrebbero estesi anche ai lavori di minore entità economica, scaturirà una competizione professionale che farà in modo che ogni professionista, proprio perché in competizione, offrirà il meglio delle sue capacità professionali, innescando un confronto e una dialettica progettuale che è di per sé garanzia di una migliore qualità dell’architettura.

R (Giustino): L’ACEN ha avviato da molti anni un processo di qualificazione del proprio tessuto associativo che ha condotto alla definitiva certificazione qualità di circa cinquanta imprese mentre la quasi totalità delle rimanenti associate ha già avviato le procedure di implementazione interna dei sistemi ISO 9000 conformemente alle previsioni dell’Art. 8 della L. Merloni. In tale prospettiva di qualificazione globale del mercato locale, sicuramente il dato della qualità dell’architettura assume un ruolo strategico, anche per le implicazioni connesse alla qualità del dato progettuale da porsi a fondamento delle singole gare di appalto. Infatti, il punto sicuramente più importante e allo stesso tempo più problematico della legge è l’obiettivo di realizzare opere di qualità. La disposizione in materia di programmazione dimostrano che la legge prende atto che un’opera può eseguirsi con caratteristiche di qualità se a monte esiste una progettazione che la definisca completa ed esecutiva nel dettaglio, eliminando soprattutto ogni futura possibilità di contenzioso in merito ad essa. Va detto, in ogni caso, che soprattutto la Pubblica Amministrazione è chiamata a rivedere il proprio assetto organizzativo e ad operare con strumenti nuovi al fine di determinare un cambiamento radicale di mentalità e di cultura operativa che hanno caratterizzato il mercato dell’edilizia degli ultimi trent’anni.
 
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