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Art. 89- DEFINIZIONI Innanzitutto salta subito all’occhio la modifica sostanziale della definizione del Responsabile dei Lavori (Rdl) di cui al punto c). Forse in funzione delle molteplici richieste dei tecnici di superare talune difficoltà operative, e viste le criticità e le lacune emerse nei primi mesi di applicazione del D.Lgs n° 81/08; il legislatore ha pensato bene di non identificare più tale ruolo, almeno nei casi di lavori privati, nel Progettista nella fase di progettazione e Direttore dei Lavori nella fase di esecuzione dell’opera. Tuttavia dalla locuzione: “può essere incaricato dal committente….” sembra che tale nomina non sia obbligatoria, almeno per i lavori privati, ma che resti immutata invece nei casi di lavori/appalti pubblici vedi D.lgs n. 163/06, e s.m.i., dove il Responsabile dei lavori coincide proprio col Responsabile del Procedimento (il Responsabile del Procedimento è identificato nel Dirigente o Funzionario del settore inerente i lavori interessati e che abbia oltre a potere direttivo anche e soprattutto potere di spesa). Al punto f) invece è ulteriormente rafforzata la distinzione tra il Datore di lavoro sia delle Imprese Affidatarie che Esecutrici ed il Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori (CSE), precisando che tale compito non può essere svolto nemmeno da un dipendente o dal R.S.P.P. delle imprese stesse.
Tuttavia tali incompatibilità non sono valide quando il Committente coincide con l’Impresa Esecutrice dei lavori. Mentre al punto i) la definizione di Impresa Affidataria (che ricordo essere quella impresa titolare del contratto di appalto con il committente e che, nella esecuzione dell'opera, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi) si arricchisce anche del caso del Consorzio tra diverse Imprese e definisce chiaramente chi è l’Impresa Affidataria. Difatti un Consorzio di imprese in appalti pubblici e privati, anche se privo di lavoratori, o personale dipendente in grado di eseguire i lavori appaltati, è identificata come Impresa Affidataria, ovvero l’Impresa Affidataria coincide con l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto. Invece nel caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, l’Impresa Affidataria coincide con quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, e che ovviamente abbia accettato tale incarico. Esempio classico è quello dell’impresa General Contractor affidataria dei lavori. In qualità di General Contractor, essa diventa il responsabile del progetto, sia esso immobile singolo che un complesso di più ampia portata; sceglie i partner con cui realizzarlo, riuscendo a coprire tutte le aree interessate ala realizzazione dell’opera: Progettazione Costruzione Interior Design. Viene aggiunto poi il punto i-bis) che invece definisce il termine di Impresa Esecutrice; ovvero l’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. Infine nell’ultima parte dell’articolo troviamo la valutazione di idoneità tecnica professionale dell’Impresa Affidataria, Esecutrice o del Lavoratore Autonomo. Verifica che il Committente o il Responsabile dei lavori, dovrà effettuare anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica Impresa Affidataria/Esecutrice o ad un Lavoratore Autonomo. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito è soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in merito al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII. Tuttavia spesso tale valutazione è basata solo sulla verifica di documenti cartacei di cui all’Allegato XVII, che se pur sempre migliorabili con la richiesta da parte del Committente o del Responsabile dei lavori ma è pur sempre una valutazione solo sulla carta, eseguita da figure molto spesso non qualificate per tale compito!! Infatti per superare il gap che l’attuale concetto di valutazione di idoneità tecnica professionale comporta, bisognerebbe non solo riscontrare oggettivamente che quanto risulti dalla verifica puramente cartacea, sia poi tangibile all’atto tecnico prestazionale, ma soprattutto che ai requisiti di ingresso, di ciascuna Impresa o lavoratore autonomo, seguano modelli di organizzazione, che siano rispondenti a determinati parametri in materia di salute e sicurezza sul lavoro. E’ proprio la direzione che il D.lgs 106/09 intende perseguire, ed ecco infatti che si parla di Patente a punti nell'edilizia, Patente a punti nei cantieri edili. Una patente a punti per le imprese "sicure" che garantirà una corsia preferenziale per l'accesso agli appalti e ai finanziamenti pubblici. Ai fini di una maggiore attenzione alla sicurezza il D.lgs 106/09 inserisce un nuovo dispositivo che tende a mettere “fuori mercato” le aziende che abbiano violato le disposizioni legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, essa è diretta a fornire un criterio certo e semplice (quali i “punti patente”) per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese edili, le quali verranno valutate tenendo conto di elementi chiari e definiti. Infatti saranno soprattutto valutati elementi come: - la realizzazione delle attività di formazione; - l' assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. Art 90, 92- OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI - OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. Una novità riguarda i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte del Committente di designare i Coordinatori in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione. Anche in caso di coincidenza dell’Impresa Affidataria con l’Impresa Esecutrice, l’obbligo da parte del committente (art. 90 comma 3), della nomina dei coordinatori sussiste sempre quando è prevista la presenza in cantiere di più imprese anche non contemporanee, al di là quindi dell’entità del cantiere o alla sua maggiore pericolosità (entità del cantiere fosse pari o superiore, ai 200 uomini-giorno, oppure minore ma in presenza di particolari rischi - Allegato II del D.lgs. 494/1996); Ovvero oggi l’obbligo della nomina del CSP non vi è, soltanto quando nel cantiere siano eseguiti da una sola Impresa lavori privati non soggetti a Permessi a Costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. (art. 90 comma 11) ma dove comunque si applica, quanto disposto dall’articolo 92 comma 2 (cioè nominare il CSE che in caso di più imprese redige anche il PSC e predispone il fascicolo). Nella fattispecie ribadendo già quanto detto col D.Lgs. n°81/08, sembra che, per i lavori privati, per le attività non soggetti a Permesso di Costruire ovvero DIA – super DIA, quando si prevede la presenza in cantiere di una sola impresa, ed un importo lavori inferiore ad euro 100.000, la nomina del CSP non è dovuta; e che prima dell’inizio dei lavori, il committente debba nominare il CSE che redige il PSC e il Fascicolo. Quindi in tali casi la figura del CSP in questo caso non esiste più! Parimenti anche se dopo l'affidamento dei lavori a un'unica Impresa Affidataria, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi è affidata a più Imprese Esecutrici che non coincidono, allora avremmo più imprese nel cantiere e pertanto in questo caso vi è invece l’obbligo della nomina del CSE che redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo (art. 90 comma 5 e art. 92 comma 2). Ad esempio: un lavoro privato di rifacimento di una tramezzatura non determina la designazione di nessun coordinatore se i lavori (muratura, intonaci, tinteggiatura e rifacimento di eventuali impianti) sono eseguiti totalmente da una sola impresa. L’eventuale presenza in cantiere della impresa che provvede ad esempio al rifacimento di impianti (si ricorda l’obbligo di certificazione di cui alla legge 46/90 e successive modificazione) determina la designazione del coordinatore per l’esecuzione se l’importo totale dei lavori è inferiore a 100.000 euro. Art. 14 - DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. Il ricorso al lavoro irregolare e la non osservanza delle norme di sicurezza, comportano non solo la sospensione dell'attività ma anche l'interdizione dalla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche. La procedura viene attivata a seguito del provvedimento di sospensione, adottato dall'organo di vigilanza, che deve essere tempestivamente comunicato da quest'ultimo all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (articolo 6 del decreto legislativo 163/2006, Codice degli appalti) nonché al Ministero delle Infrastrutture. Toccherà poi allo stesso ministero emanare il provvedimento interdittivo. A differenza di quanto già a suo tempo disposto dall'originario articolo 14 del decreto legislativo n. 81/08, con l'articolo 11 del decreto legislativo n.106/09, l'intervento interdittivo è rimodulato tenendo conto della gravità delle violazioni sia per il lavoro irregolare che per le violazioni in materia di sicurezza. La durata del provvedimento è ora pari a: - Durata di interdizione = durata della sospensione adottata dall'organo di vigilanza per percentuale di lavoratori irregolari inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; - Durata di interdizione = durata della sospensione adottata dall'organo di vigilanza incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e, comunque, non superiore a due anni, per percentuale di lavoratori irregolari uguale o superiore al 50%, o nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Nel caso in cui non sia intervenuta la revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione la durata del provvedimento di interdizione è pari a due anni. Art 27- 30 - SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI - MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE. Come per quella di guida, alle imprese ed ai lavoratori autonomi che operano nell'edilizia sarà attribuito un punteggio iniziale soggetto a decurtazione in seguito all'accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’innovativo strumento opererà per mezzo della “qualificazione” dell’impresa o del lavoratore autonomo edile, attraverso una attribuzione iniziale di un punteggio che ne misuri l’idoneità ed il cui “azzeramento” determini l’impossibilità per l’impresa o il lavoratore autonomo di operare nel settore edile. L'azzeramento del punteggio x ripetute violazioni determinerà il blocco dell'attività e la chiusura dei cantieri. In questo modo, sarà creato uno strumento di continua verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese edili. Termini e condizioni più dettagliati per il funzionamento della patente dovranno poi essere individuati (dopo il confronto con le Regioni) con un D.P.R. appropriato. Tuttavia è palese ricordare che per le verifiche del possesso e mantenimento dei requisiti dei modelli di organizzazione, rispondenti a determinati parametri in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), molto importante è il ruolo degli Organismi Paritetici (OP) e del potenziamento del ruolo degli enti bilaterali. Essi espressione di competenze tecniche adeguate, certificano i modelli di organizzazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza in azienda (SGSL), al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti di tutela della salute e della sicurezza. Ovvero: modello organizzativo interno --------> sistema di controllo esterno . Ma ciò non basta, perché di concerto al sistema di controllo esterno ed in funzione della natura e delle dimensioni dell’azienda nonché del tipo di attività svolta; ciascuna azienda è tenuta ad adottare un modello organizzativo che deve prevedere, un complesso di funzioni che assicuri le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo del rischio, nonché un sistema idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello adottato. Ovvero: modello organizzativo interno --------> sistema di controllo interno P.s. in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale sono definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 . COMUNICAZIONE RLS Viene modificato il sistema volto a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore ad 1 giorno ma inferiore a 3 giorni. Il D.Lgs 106/09 prevede che i nominativi dei R.L.S. vengano comunicati al sistema informativo, per il tramite degli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti. Inoltre è sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non annualmente ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi che sono stati precedentemente indicati. Per garantire l’immediato e corretto start-up della procedura, viene precisato che in fase di prima applicazione l’obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. Inoltre, in caso di mancata elezione del R.L.S., i lavoratori lo comunicano al datore di lavoro, che procederà a comunicarlo agli Organismi Paritetici che procedono all’assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali (RLST). OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE DVR – DUVRI Altra novità in merito all’adempimento differito al 16 maggio 2009, vale a dire sulla previsione contenuta nell'art. 28, comma 1, del D.Lgs 81/08 relativo al requisito obbligatorio dell'apposizione della data certa nel documento di valutazione dei rischi (DVR).La complessità della procedura necessaria a conferire "certezza" alla data di redazione e ultimazione del documento rappresenta senza dubbio un onere amministrativo pesante, e forse per questo il legislatore ha previsto che, in alternativa alla data certa, sia possibile accompagnare la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, che se ne assume giuridicamente e in via esclusiva la responsabilità, con la sottoscrizione per presa visione e ai soli fini della prova della data, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato. Sempre in tema di semplificazione il D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106 ha inciso sull'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi di interferenze posto dall'attuale testo dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/08, in tutti i casi, anche per lavori di brevissima durata, senza che sussistano particolari rischi. Infatti la pesantezza di tale onere e la sua scarsa rilevanza in determinati ambiti di attività ha portato alla previsione di esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di redazione del DUVRI nei casi di fornitura di materiali, servizi di tipo intellettuale e comunque di lavori di durata inferiore a due giorni quando non vi siano rischi specificamente rilevanti. Infine è stato anche abrogato l'obbligo posto in capo al medico competente dall'art. 25 del D.Lgs 81/08, di trasmettere periodicamente agli organismi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio i dati sanitari e di rischio di lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, con un inutile duplicazione di oneri informativi di carattere esclusivamente documentale. |