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Scritto da Guido D'Angelo   
giovedì 28 febbraio 2008
La recente legge regionale sulle procedure edilizie ha comportato qualche modifica e varie conferme della legislazione statale vigente in materia. Si pone quindi un primo quesito: nel caso di norme non compatibili tra loro, si deve applicare la norma statale o quella regionale? A mio avviso, per quanto riguarda le norme in questione, prevale la normativa regionale perché non si tratta di differenze coinvolgenti princìpi fondamentali della legge statale (anche se questi, purtroppo, si devono desumere, in quanto non sono stati indicati dalla legislazione statale). Alcune differenze si trovano nella disciplina delle procedure per il rilascio delle concessioni edilizie, che riproduce sostanzialmente la normativa di cui alla legge 662 del 1996. In proposito, la nuova legge regionale ha introdotto le seguenti modifiche: 1) è stato eliminato il raddoppio dei termini per i Comuni con più di 100.000 abitanti; 2) la nomina del Commissario, in sostituzione del Comune inadempiente, è affidata al Presidente della Provincia o della Comunità montana (e non della Regione); 3) il Commissario, ove non riceva entro 10 giorni il parere degli organi comunali, può rivolgersi a professionisti esterni.

Una novità importante consiste nell’eliminazione della necessità della previa approvazione dei programmi pluriennali di attuazione ai fini dell’approvazione dei piani urbanistici esecutivi (lottizzazioni comprese). La legge regionale ha anche recepito la parte della cosiddetta legge obiettivo, riguardante l’estensione dei casi in cui si può costruire previa semplice denunzia di inizio attività. Anzitutto, si consente la d.i.a. per le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione “con lo stesso ingombro volumetrico”. La formulazione della legge statale sembra più restrittiva, in quanto richiede che il nuovo fabbricato riproduca anche la sagoma dell’edificio demolito. L’indicata norma regionale determinerà contrasti interpretativi, in quanto la possibilità di modificare la sagoma, sia pure a parità di volume complessivo, potrebbe consentire progetti non riconducibili al concetto di ristrutturazione edilizia (come definito dall’art. 31 legge 457/1978 e ora dall’art. 3 del nuovo testo unico per l’edilizia).

  

La possibilità della d.i.a. è prevista in altri casi, indicati con la medesima formulazione nella richiamata legge statale, nota con lo slogan “padroni in casa propria”. Si tratta di norme di difficile applicazione e infelicemente formulate. Per esempio, la d.i.a. sarebbe possibile qualora il progetto (anche di nuovi edifici) fosse conforme alle norme di un piano urbanistico attuativo, consistenti – secondo un’esplicita dichiarazione del Consiglio comunale – in “precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive”. È strano poi che questa d.i.a., anche per nuove edificazioni, potrebbe essere sufficiente qualora le dette disposizioni fossero in piani urbanistici non attuativi (e, in questo caso, senza bisogno della detta dichiarazione del Consiglio comunale: gli avvocati ringraziano!). Invece – e questa è una delle strane aggiunte della legge regionale – anche una piccola modifica della sagoma del fabbricato esistente è sempre soggetta a concessione edilizia, ove comporti una modifica della destinazione d’uso. Di fatto, la novità più importante introdotta dalla legge regionale riguarda la materia dei parcheggi pertinenziali. La nuova legge consente anche alle imprese edili di realizzare parcheggi interrati in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, pure in aree libere non di pertinenza di lotto già edificato. In questi casi le imprese hanno tre anni di tempo per costruire i parcheggi e altri tre anni per venderli in regime di pertinenzialità a proprietari di unità immobiliari esistenti. Trascorsi i detti sei anni, i posti auto non venduti saranno confiscati dall’Amministrazione comunale. Agli avversari dei parcheggi io direi: “preoccupiamoci, invece, che sia garantita la conservazione della destinazione a parcheggio”.

 
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